La progettazione antincendio, il cui scopo ultimo è garantire l’incolumità delle persone in caso di incendio, è governata dal DPR 151 del 2011, regolamento del Ministero degli Interni pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre dello stesso anno.
Ratio legis e campo d’applicazione
Il regolamento definisce le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF) . Scopo della norma è razionalizzare le attività di controllo da parte dei VVF e al contempo responsabilizzare l’azienda – nelle persone del titolare e del professionista antincendio – nell’implementazione di un corretto sistema di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.
Le attività soggette alla normativa, di cui all’allegato I del DPR 151/2011, sono organizzate secondo 3 gruppi (A, B, C) e sono regolamentate da norme verticali specifiche richiamate nello stesso DPR 151/2011.
L’innovazione del DPR 151/2011
L’innovazione introdotta dal DRP 151/2011 è la semplificazione degli adempimenti procedurali per le attività delle categorie A, B e C secondo un principio di proporzionalità – una diversificazione delle procedure in base alle dimensioni, tipo di attività e settore dell’azienda.
In particolare, tutte le attività di categoria A non richiedono un obbligatorio parere dei Vigili del Fuoco. La garanzia della corretta implementazione di un sistema antincendio è a carico del titolare, supportato da figure competenti quali tecnico abilitato e consulente antincendio 818. Cade l’obbligo di ottenere dai vigili del fuoco un certificato abilitativo come il CPI – Certificato di Prevenzione Incendi: l’avvio delle attività di categoria A è connesso all’elaborazione della SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Procedure diverse sono adottate per le attività di categoria B e C: in questo caso è obbligatorio consegnare il progetto di prevenzione antincendio al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ottenerne il parere positivo o negativo e mettere a regime gli eventuali interventi correttivi segnalati dai Vigili. L’iter si conclude con il rilascio di un verbale di conformità, in seguito al quale può essere avviata l’attività.
Punti d’attenzione dell’applicazione della normativa
Perché la normativa sia correttamente applicata, è importante prestare attenzione ai seguenti punti.
- Individuare la categoria delle attività aziendali e l’interconnessione tra un’attività e l’altra, trovando il giusto compromesso in caso di collisione tra le diverse norme verticali.
- Integrare la progettazione antincendio nei tempi e modalità di progettazione degli ambienti di lavoro e dei connessi impianti. Un eventuale adeguamento a posteriori della struttura alla normativa antincendio sarebbe molto più oneroso di una progettazione integrata “ex ante”.
- Rispettare le scadenze nel rinnovo della SCIA e di tutta la documentazione che attesta la conformità antincendio. Ciò vale sempre, e in particolar modo nel momento in cui siano state apportate modifiche sostanziali alla struttura o agli impianti, rilevanti ai fini antincendio. In tal caso l’iter di verifica avviene come nel caso di un nuovo progetto. Il mancato adempimento degli obblighi potrebbe avere conseguenze sul contratto stipulato con l’assicurazione.
Molte delle norme verticali sono datate e non rispecchiano più le reali condizioni in cui opera l’azienda: in questo caso la mera esecuzione delle indicazioni normative non è sufficiente. Le best practice di PLS vanno in questa direzione, assicurando una progettazione coerente con le finalità antincendio al di là della norma.
Attività
Un’azienda migliore insieme
La profonda conoscenza normativa ed il presidio delle informazioni che caratterizzano un’attività delicata come la tematica antincendio richiedono un professionista competente ed abilitato presso gli elenchi del Ministero degli Interni. Egli deve essere in grado di poter comprendere le tipologie di responsabilità, le scelte progettuali e le ripercussioni nella scelta della categoria di rischio in cui l’immobile ricade o ricadrà, tra quelle previste dal D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011;
Queste scelte possono avere implicazioni oltre che a livello di compliance aziendale anche a livello assicurativo o di preservazione dei beni oggetto delle pratiche stesse.
La verifica della progettazione e la coerenza dei dati tecnici presenti nelle relazioni depositate, o da depositare, presso gli enti competenti di controllo (VV.F.), la conoscenza delle norme verticali e orizzontali in ambito antincendio, delle prestazioni di differenti materiali (sia innovativi che di più comune utilizzo) permettono molto spesso di trovare una soluzione a tematiche anche complesse; in alternativa permettono di poter proporre e definire le migliorie ammissibili al fine di preservare il bene ed evitare l’esposizione dei responsabili aziendali ai sensi del d.lgs. 81/08 nell’ambito della valutazione dei rischi incendio.
Tra le attività oggetto di consulenza potremmo trovare la documentazione specifica dell’intervento, con particolare riferimento a:
- Dichiarazione di corretta posa in opera;
- Corretto utilizzo dei modelli ministeriali;
- Verifica dei Rapporti di prova / Certificati di omologazione di tutti i prodotti utilizzati;
- Corrispondenza tra Planimetrie di riferimento e presidi utilizzati;
- Reale corrispondenza tra i modelli di Fire Engineering proposti con la realtà aziendale e con gli scenari previsti.
- Verifica della completezza del fascicolo documentale,
- Verifica della documentazione dell’opera presentata agli enti contestualmente con la fine dei lavori precedente.
- Verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni degli enti di controllo
- Verifica delle scadenze delle certificazioni per le singole attività soggette.
Nell’ambito consulenziale sarà effettuata anche un’attenta analisi del layout architettonico dell’edificio e della sua conformazione strutturale ed impiantistica attuale ed eventualmente precedente, verificando le destinazioni d’uso, valutando le separazioni fisicamente presenti o previste, quindi le compartimentazioni ed eventuali altre realtà aziendali presenti o prevedibili, oggetto di interferenza, negli stabili oggetto di valutazione.
Nell’ambito della progettazione esecutiva potrebbe anche emergere la necessità di dover prevedere opere di carattere civile, quali ad esempio la realizzazione di nuove compartimentazioni (pareti, cavedi, eccetera). Queste sono attività da valutare puntualmente con la committenza, a supporto della quale si potrà sfruttare la sinergia di tecnici PLS in quanto votati alle valutazioni in ambito di Cantieri oltre che alla sicurezza sui Luoghi di lavoro ed alla compliance nella sua accezione più ampia possibile.
Dal punto di vista pratico si potrà procedere per varie fasi progettuali, quali:
- Esame della situazione rilevata, individuazione delle normative di legge, delle norme tecniche e delle prescrizioni particolari per ogni singola attività;
- Presentazione elaborati, discussione con la Committente, raccolta eventuali indicazioni / osservazioni;
- Rielaborazione delle soluzioni a seguito delle osservazioni della Committente;
- Elaborazione della relazione tecnica volta all’ottenimento dell’approvazione della Valutazione del Progetto da parte dei Vigili del Fuoco per le attività soggette al controllo dei VV.F. di cui al D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011;
- Elaborazione delle planimetrie allegate alla relazione tecnica di cui sopra;
- Eventuale consegna della Valutazione del Progetto presso il Comando Provinciale dei VV.F., laddove sia necessaria l’approvazione (categorie B e C del D.P.R. n.151 del 1° agosto 2011;);
- Assistenza tecnica per tutta la durata dell’istruttoria presso il Comando Provinciale dei VV.F. fino all’ottenimento del CPI (per le categorie C, con supporto durante il sopralluogo da parte dei VV.F.).
- Ottenimento del CPI / SCIA VV.F.
In caso di Due Diligence, ai fini della corretta valutazione antincendio, al termine della valutazione consulenziale del progetto preliminare o esecutivo, sarà predisposta una relazione che coprirà diversi ambiti tra cui:
- Relazione tecnica specialistica;
- Tavole grafiche esplicative;
- Valutazione Documentazione fotografica / illustrativa;
- Redazione del Capitolato delle attività da svolgere;
- Computo metrico estimativo;
- Scheda tecnica dei materiali proposti o selezionati.
Consulente 818 – Antincendio
È una figura tecnica competente in materia di antincendio secondo il percorso formativo previsto dalla Legge 818 del 7 dicembre 1984, abilitato da apposito esame e inserito negli elenchi ministeriali. Si occupa di gestione pratiche presso i Vigili del Fuoco per tutte le attività classificate secondo il DPR 151 del 2011.
Compiti principali:
- Verifica il grado di pericolosità delle attività e verifica se queste sono soggette al controllo dei vigili del fuoco
- Redige la documentazione prevista, inclusi la Relazione tecnica di prevenzione incendi e il documento di progetto (se necessario)
- Presenta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso i Vigili del Fuoco
SCIA ANTINCENDIO
L’adozione di idonee misure di prevenzione incendi trova concreta attuazione nelle procedure e controlli inclusi nei documenti che compongono la SCIA – – Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
La Scia in dettaglio
SCIA – cos’è: il documento che attesta il rispetto delle norme antincendio secondo il DPR 151/2011 che disciplina procedimenti e soluzioni tecniche da adottarsi in materia di prevenzione degli incendi, obbligatori per le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011. Va presentata per tutte le categorie (A, B e C) delle attività soggette di cui all’all. I del DPR 151/2011. La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (direttamente o attraverso il SUAP) è titolo abilitativo all’esercizio dell’attività ai soli fini antincendio.
Contenuti: il documento include una serie di documenti, tra cui: asseverazione ai fini della sicurezza antincendio, certificazione di resistenza al fuoco, dichiarazioni inerenti i prodotti e l’impianto antincendio.
Chi ha la responsabilità della sua redazione: il responsabile dell’attività soggetta con il supporto del tecnico abilitato/consulente 818/84.
Normativa di riferimento: DPR 151/2011, artt. 1, 4 e Allegato I.
Obiettivo di una corretta progettazione antincendio è, nel pieno rispetto della norma, di individuare le misure di sicurezza e le soluzioni più idonee e meno invasive finalizzate alla prevenzione incendi, tenendo in considerazione le esigenze produttive e il rapporto costo/beneficio delle singole soluzioni.