Il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 – Cantieri temporanei o mobili regolamenta, nei fatti, un regime più stringente rispetto al più generale campo di applicazione del Titolo I: inquadra infatti una situazione specifica (quella dei cantieri), uno specifico organigramma della sicurezza e regole diverse che, comunque, si vanno ad integrare perfettamente con tutto il Testo Unico.
Perché è nato il D.Lgs. 81/2008
Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 governa qualsiasi lavoro edile o di ingegneria civile. A specificare i lavori rientranti nel campo di applicazione del titolo IV è l’allegato X del d.lgs 81/08. Il campo d’applicazione è dunque molto ampio: ad esempio tutti i lavori di costruzione, demolizione, smantellamento e manutenzione (ordinaria o straordinaria) relativi a opere in cemento armato, legno, metallo o altri materiali sono governati dal Titolo IV.
La ratio legis del Titolo IV
La “ratio legis” del Titolo IV parte dall’assunto che la gestione della sicurezza nei cantieri debba avere una struttura e una regolamentazione specifiche e più vincolanti rispetto a quanto previsto dal Titolo I.
Le specificità della norma risiedono principalmente
- Nell’introduzione delle figure dei Coordinatori della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP, CSE) e del Responsabile dei Lavori (RL)
- Nella responsabilizzazione del Committente
- Nella redazione di documenti specifici che governano la sicurezza, a partire dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dal Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Nella verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP) delle imprese coinvolte, regolamentata dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008
- Nell’individuazione dell’Impresa Affidataria a cui di fatto sono trasferiti obblighi di gestione e coordinamento.
L’organigramma della sicurezza in cantiere
Al vertice dell’organigramma della sicurezza del cantiere si pone il Committente, il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera. Le responsabilità ultime sono sue, a meno che non decida di delegarle, in parte o totalmente, nominando un Responsabile dei Lavori (RL).
Al Committente e o al Responsabile dei Lavori è in capo l’obbligo di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Compito principale del CSP è la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento cardine per la gestione della sicurezza in cantiere. Al CSE sono invece demandate le verifiche dell’applicazione del PSC attraverso opportune azioni di coordinamento in campo.
Nell’organigramma della sicurezza, troviamo l’Impresa Affidataria, le Imprese Esecutrici e i lavoratori autonomi.
Quella dell’Impresa Affidataria è un’introduzione specifica del d.lgs. 81/2008: è la titolare del contratto di appalto con il Committente, di fatto sono Imprese Affidatarie tutti gli appaltatori diretti, ad essa rispondono una o più Imprese Esecutrici (i subappaltatori) – cioè le imprese che contribuiscono alla realizzazione dell’opera con proprie maestranze e attrezzature – e ad essa sono affidati diversi obblighi che un tempo erano in capo al solo CSE. E’ bene sottolineare che l’Impresa/le Imprese Affidataria/e possono, se contribuiscono alla realizzazione dell’opera, e quindi se eseguono lavorazioni, essere anche Imprese Esecutrici.
Punti di attenzione nell’applicazione della norma
Verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale
La verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale (ITP), in capo al Committente, è sicuramente il punto di partenza per una corretta gestione del cantiere.
Il legislatore ha infatti ben compreso come sia indispensabile che le scelte del Committente in relazione alle Imprese Affidatarie e/o Esecutrici non possano limitarsi alla mera valutazione economica.
La verifica dell’ITP dovrà infatti prendere in considerazione attentamente l’esistenza di un’organica struttura di gestione della sicurezza oltre che delle effettive capacità tecniche ed organizzative delle imprese chiamate alla realizzazione dell’opera.
Tale obbligo di verifica è trasferito integralmente alle Imprese Affidatarie nei confronti dei loro sub appaltatori affinché utilizzino gli stessi criteri di selezione individuati per il committente.
I criteri minimi di verifica sono identificati dall’allegato XVII del d.lgs. 81/2008
Attività
Un’azienda migliore insieme
Gruppo PLS è in grado di offrirvi una consulenza specifica in materia di sicurezza sul lavoro in sito, interfacciandosi per mezzo di propri tecnici, formati e specializzati sulla sicurezza di cantieri mobili e temporanei, con gli enti ispettivi, le imprese presenti in cantiere e le figure tecniche preposte all’organizzazione e la gestione del cantiere stesso.
I nostri professionisti saranno al tuo fianco per garantirti una consulenza personalizzata in tutte le fasi di avanzamento che caratterizzano i cantieri mobili e temporanei, affiancando direttori tecnici e preposti durante la progettazione delle procedure operative da mettere in atto e nell’esecuzione delle stesse, assicurandosi che queste siano compliant alla normativa vigente.
PLS sarà in grado di supportare l’impresa nella consultazione della documentazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro valutandone la completezza e la conformità alla normativa vigente. Se valutata insufficiente o incompleta, i tecnici PLS potranno procedere con la redazione e la gestione della documentazione nell’ambito.
Il nostro scopo è tutelare la sicurezza dei lavoratori nel luogo di intervento nel rispetto della normativa vigente (Titolo IV del D.Lgs. 81/08), gestendo ogni possibile interferenza e garantendo al cliente una consulenza specifica personalizzata.
Inoltre, qualora necessario, i nostri tecnici potranno valutare la situazione formativa dei dipendenti ed organizzare corsi di formazione che potranno essere modulati in funzione delle specifiche esigenze aziendali necessarie per l’esecuzione delle attività in cantiere.
Nomina del CSP e CSE
Aspetto imprescindibile nel momento in cui ci si trova all’interno del campo di applicazione del titolo IV è senza dubbio la nomina, da parte del committente o del responsabile dei lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione – CSE (il ruolo può essere ricoperto da un unico soggetto).
Le due posizioni di garanzia rimangono senz’altro le figure cardine che garantiscono la corretta gestione della sicurezza sia in fase di progettazione che durante l’esecuzione dei lavori. E’ fondamentale prendere consapevolezza del fatto che la corretta gestione del cantiere prende vita già nelle prime fasi di progettazione in cui lo stesso coordinatore affianca i progettisti coinvolti e li supporta nell’individuazione delle modalità costruttive con l’unico fine di prevedere, ridurre e gestire il rischio già dalle prime scelte architettoniche.
Una volta avviate le attività lavorative il testimone viene ceduto al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il quale attraverso le opportune azioni di verifica e di coordinamento garantirà la più fluida gestione del cantiere nel rispetto delle norme che regolamentano la sicurezza.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento principe della gestione della sicurezza in cantiere, con particolare riferimento alla gestione delle interferenze tra tutte le attività che si svolgono nello stesso. È il progetto della sicurezza durante la realizzazione dell’opera, nel campo di applicazione del Titolo IV. È importante rilevare che, data la rischiosità dei cantieri temporanei e mobili, il legislatore ha ritenuto opportuno, al contrario di altri documenti individuati dal t.u., di indicare con precisione i contenuti minimi dei documenti che governano la sicurezza in cantiere (sia PSC che POS) – cfr. allegato XV d.lgs. 81/2008.
Nomina del Responsabile dei Lavori (RL)
La figura del Responsabile Lavori (RL) è incaricata dal Committente per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dal d.lgs 81/08, nell’abito di applicazione del Titolo IV. È infatti fondamentale nominare il Responsabile Lavori nei casi in cui il committente non abbia le capacità tecnico-professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa vigente.
Fin dalle fasi di progettazione, il RL opera in collaborazione con i progettisti, al fine di individuare la strategia più favorevole nel rispetto delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del d.lgs 81/08. Durante la progettazione, ha infatti un ruolo fondamentale la pianificazione degli interventi e la relativa cantierizzazione delle aree, valutabili con lo svolgimento di sopralluoghi in loco in affiancamento ai progettisti.
Il RL in fase di progettazione è chiamato inoltre a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte e a far pervenire all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro del territorio di competenza la Notifica Preliminare del cantiere.
Nel caso in cui vi sia presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, il RL ha il compito di nominare il CSP e il CSE prima dell’inizio dei lavori.
In fase di esecuzione dell’opera, il ruolo del RL è di fondamentale importanza per la verifica dell’operato del CSE, dandone tempestiva evidenza al Committente. In tal modo si garantisce un monitoraggio continuo nella gestione del processo.
Negli appalti pubblici, il ruolo del Responsabile Lavori è assunto dal Responsabile Unico del Procedimento.
Il PSC in dettaglio:
PSC – cos’è: è il testo di riferimento per la sicurezza in cantiere; è specifico per ogni cantiere e contiene: descrizione del cantiere e delle attività svolte; individuazione, analisi e valutazione dei rischi; procedure e azioni volte al contenimento dei rischi, incluse le azioni di coordinamento tra i diversi soggetti attivi nel cantiere; procedure di verifica e miglioramento
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI):
La stipula di un contratto di appalto di fornitura e servizi prevede ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 81/2008, nella maggior parte dei casi, la redazione di un documento di valutazione dei rischi interferenziali che si possono creare tra i lavoratori del datore di lavoro committente e quelli dell’appaltatore.
Il DUVRI in dettaglio
- Duvri – cos’è: è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza; individua e valuta i rischi interferenti dati dalla presenza spazio-temporale di lavoratori di diverse realtà e individua le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo. Il documento, la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro committente, è redatto a quattro mani tra il datore di lavoro committente e l’appaltatore. Il primo trasmette al suo appaltatore i rischi della propria attività. A sua volta l’appaltatore valuta e individua i rischi propri dell’attività che andrà ad eseguire presso i luoghi del datore di lavoro committente.
- Contenuti minimi DUVRI: il d.lgs. 81/2008 non dà indicazioni specifiche sui contenuti da inserire nel documento.
- Chi ha la responsabilità della sua redazione: il datore di lavoro committente
- Normativa di riferimento: d.lgs. 81/2008, art. 26.
- DUVRI o PSC: è frequente la confusione tra i due documenti. Il PSC regolamenta la gestione delle interferenze nei cantieri (cfr. articolo 88 Titolo IV d.lgs. 81/2008) mentre il DUVRI gestisce le interferenze al di fuori del campo di applicazione del Titolo IV, in presenza di un contratto di appalto.
- DUVRI e DVR: il documento di valutazione dei rischi è il documento principe che gestisce la gestione della sicurezza aziendale. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti gestisce le interferenze derivanti da attività concesse in appalto all’interno dell’azienda.
Obiettivo del DUVRI è di individuare preventivamente quali siano gli aspetti legati alle attività interferenti che possono generare situazioni da gestire, per permetterne una corretta organizzazione, programmazione e gestione compliant alla norma. Il DUVRI è l’occasione per prevedere tutti gli scenari possibili di qualsiasi attività in appalto e adottare le corrette misure di gestione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI:
In funzione dei processi produttivi e a seguito dell’analisi di alcuni rischi specifici presenti all’interno del comparto aziendale, è necessario approfondire la stessa con valutazioni strumentali o l’adozione di metodologie accreditate per garantirne una valutazione approfondita.
Si riporta di seguito un elenco delle principali valutazioni specifiche dei rischi che PLS è in grado di effettuare direttamente o per tramite dei propri partner su tutto il territorio nazionale:
- Ambienti di Lavoro (vie di circolazione, illuminamento, …)
- Stress Lavoro-Correlato
- Microclima Ambienti Moderati e Severi
- Attrezzature: Conformità Macchine (All. V) e Direttiva Macchine
- Movimentazione Manuale dei carichi, Sovraccarico Biomeccanico degli Arti Superiori (SBAS), Traino-Spinta
- Rumore
- Vibrazioni mano – braccio e corpo intero
- Campi elettromagnetici
- Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)
- Agenti Chimici
- Indagine Ambienti di Lavoro
- Agenti Biologici
- Agenti Cancerogeni
- Radon
- Atex